Trattamento fiscale dei premi nelle manifestazioni sportive equestri

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri a livello nazionale e internazionale (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2025, n. 9).

La Federazione istante ha sollevato dubbi interpretativi sulla tassazione di premi, in particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, in connessione con altre disposizioni vigenti che regolano il regime fiscale dei premi.
La Federazione identifica quattro tipologie di premi e chiede chiarimenti sul relativo trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette (con particolare riguardo alle ritenute che i soggetti erogatori devono applicare) e dell’IVA, considerando i percettori persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi le vincite e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, o attribuiti in riconoscimento di particolari meriti, a meno che non costituiscano redditi di capitale, d’impresa, di lavoro autonomo professionale o dipendente.
L’articolo 69, comma 1, del TUIR stabilisce che tali premi e vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione.
Per i soggetti non residenti, tali redditi sono considerati prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte o beni che si trovano in Italia (articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR).
L’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che i premi da operazioni a premio, giochi di abilità, concorsi a premio, pronostici e scommesse siano soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, salvo diverse disposizioni che già prevedano ritenute. Non si applica la ritenuta se il valore complessivo dei premi attribuiti dallo stesso sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera le lire 50.000 (circa 25,82 euro).
Le suddette disposizioni dell’articolo 30 non si applicano ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

 

Le aliquote delle ritenute previste dall’articolo 30, comma 2, sono:

– 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;

– 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere in cui i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea;

– 25% in ogni altro caso.

 

La base imponibile è il valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
La ritenuta si applica anche ai premi percepiti da soggetti non fiscalmente residenti, in quanto redditi diversi prodotti in Italia, fatta salva l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni.
Quindi, i premi corrisposti da sostituti d’imposta nell’ambito di competizioni sportive, non assoggettati a ritenute ai sensi di altre disposizioni, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20%

 

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riordinato l’ordinamento sportivo, definendo il “lavoro sportivo” e la figura del “lavoratore sportivo”.
Sono “lavoratori sportivi” atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici/sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano attività sportiva verso un corrispettivo per un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o per Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a., o altro soggetto tesserato. Include ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici, escludendo mansioni amministrativo-gestionali e professioni con abilitazione professionale esterna all’ordinamento sportivo.

L’attività di lavoro sportivo può essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazioni coordinate e continuative).
Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs., i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi”. Essi rientrano, a seconda del contratto, nelle categorie di reddito di lavoro dipendente, assimilati a quello di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
L’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, disciplina fiscalmente le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che tali somme, se versate a tesserati (atleti e tecnici) che operano nell’area del dilettantismo da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
Tali somme sono quindi assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20%.
L’ambito oggettivo è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti per la loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni come componenti delle squadre nazionali di disciplina, se connessi alla preparazione di manifestazioni nazionali e internazionali.

 

Il D.L. n. 215/2023, all’articolo 14, comma 2-quater, ha previsto che, per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applichino le ritenute di cui all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, se l’ammontare complessivo delle somme erogate dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera i 300 euro. Se l’importo è superiore, le somme sono interamente assoggettate a ritenuta.

 

Ai sensi della disposizione di carattere speciale di cui all’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1991, n, 417, è previsto che la Federazione, quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, debba operare una ritenuta alla fonte nella misura del 4% (prevista dall’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973). Tale ritenuta è a titolo d’acconto per i soggetti che esercitano attività commerciali e a titolo di imposta per gli altri soggetti.
Questa è una disposizione di carattere speciale che trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche.

 

Pertanto, nel caso di specie:

  • i premi dalla Federazione, in occasione di manifestazioni sportive ippiche, devono essere assoggettati a ritenuta nella misura del 4%, secondo la disciplina speciale dell’articolo 5 del D.L. n. 417/1991 e dell’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da ASD/SSD affiliate, se corrisposti ad atleti e tecnici tesserati in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive o raduni (se connessi a preparazione di manifestazioni nazionali/internazionali), sono soggetti alla disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
  • i premi da imprese commerciali/enti diversi da ASD/SSD devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali del D.P.R. n. 600/1973;
  • ai premi in rapporto di lavoro sportivo non è applicabile la disciplina dell’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 e dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, anche se le somme sono qualificate come “premi”.

     

Infine, per quanto riguarda l’assoggettamento a IVA di un’operazione, è richiesta la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che nel caso di specie non sussista un rapporto sinallagmatico (scambio di reciproche prestazioni), pertanto le operazioni sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, tranne per ciò che riguarda i premi erogati nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, dove il premio assume rilevanza ai fini IVA per il percettore che si qualifica come soggetto passivo (lavoratore autonomo). In tal caso, il premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo ed è assoggettato a IVA come l’intero corrispettivo ricevuto

CCNL Dirigenti aziende credito: siglato il rinnovo


 

Accordo raggiunto per i Dirigenti Bancari: novità su retribuzioni e tutele

Lo scorso 15 luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti bancari del settore Abi. L’accordo, siglato dalle organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e dall’Associazione Bancaria Italiana, ha decorrenza immediata e scade il 31 luglio 2028.

I punti chiave dell’accordo interessano:
– l’aumento del trattamento minimo economico annuo che passa da un importo di 65.000,00 euro a 80.000,00 euro a partire dal 1° agosto 2025, suddivisi in 13 mensilità. Dal 1° gennaio 2026, l’importo sale a 85.000,00 euro;
– il periodo di prova per le nuove assunzioni che non può superare i 6 mesi;
– l’aumento del periodo di comporto che viene aumentato del 50% anche in caso di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992;
– l’aspettativa per malattie gravi è stata estesa a 24 mesi;
– le gravidanze a rischio nel cui caso viene garantita la retribuzione piena;
– la formazione in merito alla quale è previsto un maggiore impegno con invito alle imprese a utilizzare, a tal scopo, i fondi messi a disposizione da Fondir.

Fondo Est: ampliata la copertura sanitaria ai familiari

Dal 1° settembre prevista la copertura sanitaria gratuita per i figli minorenni a carico 

Dal 1° settembre 2025 il Fondo Est estende, in via sperimentale, la copertura sanitaria anche ai figli minorenni fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti, senza alcun versamento aggiuntivo.

 

Le prestazioni incluse in questa estensione riguardano:
– il rimborso di lenti e occhiali, con un massimale di 90,00 euro, richiedibile ogni 18 mesi (gestite direttamente da Fondo Est);
– le prestazioni di ortodonzia, con un massimale di 350,00 euro dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale dal 1° gennaio 2026 (gestite tramite Unisalute).
Inoltre, a partire dal 15 luglio 2025 il Fondo Est ha reso disponibile una procedura di censimento obbligatoria online alla quale i lavoratori dovranno iscriversi ai fini dell’estensione della copertura sanitaria ai figli minorenni fiscalmente a carico.

 

Le prestazioni saranno erogate solo se la copertura sanitaria del genitore iscritto è attiva nel mese in cui viene richiesta la prestazione per il figlio.

 

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: per i lavoratori nuovi trattamenti economici da giugno

Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità

Il 14 luglio 2025 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e dopo aver analizzato lo scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2025. 

Minimi retributivi

Categorie Minimi al

31 maggio 2025

1° giugno 2025
Incrementi Minimi
9^ 2.994,08 38,92 3.033,00
8^ 2.693,12 35,01 2.728,13
7^ 2.476,07 32,19 2.508,26
6^ 2.307,43 30,00 2.337,43
5^ 2.151,35 27,97 2.179,32
4^ 2.008,57 26,11 2.034,68
3^ 1.924,52 25,02 1.949,54
2^ 1.735,47 22,56 1.758,03

Contratto “Socrate” per l’occupazione

 

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2025, sono quelli previsti nella tabella seguente.

 

Categorie 1° giugno 2025
Minimi
9^ 2.615,80
8^ 2.353,76
7^ 2.163,28
6^ 2.016,68
5^ 1.880,46
4^ 1.754,64
3^ 1.681,91
2^ 1.605,73

Indennità di trasferta

Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,45
Quota per il pernottamento 24,46

Indennità di reperibilità

Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,88 8,79 9,51 38,19 38,91 41,82
4^ – 5^ 6,96 10,96 11,73 45,78 46,55 50,54
Superiore a 5^ 8,01 13,17 13,88 53,23 53,95 59,11

 

Patente a punti: il riconoscimento di crediti aggiuntivi

Fornite indicazioni sulle modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi (INL, nota 15 luglio 2025, n. 288).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del D.M. n. 132/2024. Infatti, Il D.M. citato ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100, stabilendo i requisiti e il relativo punteggio nella tabella allegata al provvedimento in parola.

In particolare, nella nota in commento, sono decritti i criteri di riconoscimento relativi a:

anzianità iscrizione CCIAA;

–  possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA

– asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, certificato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del medesimo decreto legislativo e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;

– possesso della certificazione SOA di classifica I:

– possesso della certificazione SOA di classifica II;

– consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, con esito positivo.

Inoltre, nella nota in argomento sono illustrate anche le modalità di effettuazione delle rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e di gestione della eventuale sospensione di validità degli stessi, la sottrazione dei crediti aggiuntivi e le modalità di attestazione e di delega d’ufficio per i soggetti non italiani privi di identità digitale e per i professionisti che operano nei cantieri  e che non siano già in possesso della patente.

Infine, l’INL segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti.